Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall’imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali).“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca…

Data:
13 Gennaio 2012

Erogazioni liberali

Le erogazioni liberali sono liberalità in denaro a favore del settore pubblico o del settore privato no profit che possono costituire fiscalmente, a secondo della tipologia del soggetto erogatore oneri deducibili dal reddito (imprese) o oneri detraibili dall’imposta sul reddito (persone fisiche e enti non commerciali).
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela e valorizza il patrimonio storico e artistico della nazione”. (Art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana).

Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici convertito in legge in data 22 dicembre 2011, con n. 214 pubblicata sulla G.U. n. 300 del 27.12.2011 – Supp. Ordinario n. 276, ha introdotto significativi cambiamenti relativi alle erogazioni culturali a favore della cultura.
In particolare la norma prevedere una riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese e per i cittadini che intendono effettuare erogazioni liberali a favore dei beni ed attività culturali ai sensi dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100 comma 2, lettere e) ed f) del testo unico delle imposte sui redditi. La documentazione e le certificazioni attualmente richieste sono sostituite da un’apposita dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà.
Così, al fine di otternere i benefici fiscali previsti in seguito ad una erogazione liberale elargita e poterli inserire nella dichiarazione dei redditi,

  • per le imprese, occorre rispettare un solo obbligo di comunicazione: l’erogatore deve dichiarare l’erogazione  per via telematica solo all’Agenzia delle Entrate entro il 31 gennaio 2014, mentre il beneficiario deve dichiarare l’erogazione ricevuta entro il 31 gennaio 2014 al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo tramite l’apposito modello pubblicato sul sito istituzionale.  
  • per le persone fisiche e gli enti non comerciali, gli uffici MiBACT competenti produrranno, dietro richiesta, la certificazione degli oneri soggetti a detrazione, e comunicheranno all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno l’elenco dei soggetti erogatori (di cui vengano a conoscenza) aventi titolo a beneficiare della detrazione

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Ultimo aggiornamento

13 Gennaio 2012, 12:39