FUS / AVVISO – Erogazione delle anticipazioni 2022 a favore dei soggetti finanziati come prime istanze triennali per il triennio 2022-2024
Avviso in merito alle modalità di presentazione delle domande di anticipazione del contributo da parte dei soggetti ammessi come prime istanze triennali che non avessero ancora presentato domanda.
Data:
30 Settembre 2022
Con il presente Avviso si riassumono le modalità di presentazione delle domande di anticipazione del contributo da parte dei soggetti ammessi come prime istanze triennali che non avessero ancora presentato domanda. Al riguardo, richiamando quanto già evidenziato nelle rispettive delibere di ammissione per ciascun settore (attività musicali, attività teatrali, di danza e attività circensi), pubblicate sul sito della Direzione generale Spettacolo, si fa presente quanto segue.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del D.M. 25 ottobre 2021 “Per le prime istanze triennali, la misura massima dell’anticipazione concedibile per il primo anno è il 50% della media del contributo del settore dell’annualità precedente, ad eccezione dei soggetti destinatari di sostegno ai sensi del decreto ministeriale 31 dicembre 2020, ai quali è erogata un’anticipazione fino ad un massimo del 65% del contributo assegnato nel 2021”.
L’anticipazione potrà essere erogata agli organismi che presentino, ai sensi delle richiamate disposizioni, istanza in formato PDF con l’apposizione della firma da parte del legale rappresentante, unitamente alla fidejussione bancaria o assicurativa.
La fidejussione – per coloro che sono stati assegnatari di contributo nell’anno 2021 – sarà pari al 65% dell’importo del contributo assegnato per il 2021 sul FUS.
Per le prime istanze triennali, l’importo della fidejussione sarà pari al 50% della media del settore dell’anno precedente, salvo verifica da parte degli Uffici dell’importo massimo finanziabile e di eventuali altri limiti per i singoli casi. Per eventuali chiarimenti si possono contattare i funzionari o i dirigenti dei Servizi 1 e 2.
Ulteriori requisiti per ottenere la liquidazione dell’anticipazione sono:
a) non aver ricevuto provvedimenti di decadenza o di revoca da parte dell’Amministrazione;
b) non essere soggetti a procedure di pignoramento notificate a questa Amministrazione;
d) risultare nello stato di regolarità contributiva attestato dal DURC;
e) rispettare gli obblighi di trasparenza, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3 della legge 7 ottobre 2013, n. 112.
La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente agli indirizzi di seguito elencati, entro il 15 ottobre 2022, specificando nell’oggetto l’ambito, il settore e l’articolo di riferimento.
Servizio I: dg-s.servizio1@pec.cultura.gov.it
Servizio II: dg-s.servizio2@pec.cultura.gov.it
Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2023, 10:45