LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

OBBLIGHI DI TRASPARENZA   Si porta a conoscenza degli organismi beneficiari di contributi FUS quanto previsto dall’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, in merito all’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet. Detto articolo dispone, infatti, che i citati organismi “sono tenuti a pubblicare, a decorrere dal 2018, entro il 28 febbraio di ogni anno,…

Data:
28 Febbraio 2018

LEGGE  4 AGOSTO 2017, N. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza)

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

  Si porta a conoscenza degli organismi beneficiari di contributi FUS quanto previsto dall’articolo 1, commi 125-129, L. 124/2017, in merito all’obbligo di pubblicazione su siti o portali internet. Detto articolo dispone, infatti, che i citati organismi “sono tenuti a pubblicare, a decorrere dal 2018, entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” ricevuti nell’anno precedente dalle pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, ivi comprese le società con titoli quotati.

  L’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l’importo dei contributi ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno precedente).

  Si fa presente che l’inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute, entro 3 mesi dalla data di cui al primo periodo.

Ultimo aggiornamento

28 Febbraio 2018, 11:37