L’Amministrazione eroga contributi alle attività circensi e di spettacolo viaggiante classificate dall’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337.
Per le domande di contributo alle attività fino al 2014, i criteri e le modalità di concessione dei contributi, sono disciplinati Decreto Ministeriale 20 novembre 2007. Dall’esercizio 2015, è vigente invece il Decreto Ministeriale 1 luglio 2014.

Gli stanziamenti statali sono previsti per sovvenzionare la produzione di spettacoli circensi e la loro diffusione in Italia o all’estero, nonché i festival circensi.
Vengono inoltre concessi contributi e a soggetti pubblici e privati che realizzino progetti di promozione finalizzati
a) al ricambio generazionale
b) alla coesione e inclusione sociale
c) al perfezionamento professionale
d) alla formazione del pubblico.

Vengono ammessi a contributo anche i progetti multidisciplinari (Circuiti, Organismi di programmazione, Festival).

Sono previsti anche contributi per l’acquisto d’impianti, macchinari e attrezzature e beni strumentali, per sostegno in caso di danni causati da eventi fortuiti, nonché per sostegno alla strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense.

Requisito indispensabile di accesso per gli organismi richiedenti contributi FUS è il comprovato svolgimento professionale dell’attività, e la certificata regolarità in materia di lavoro e previdenza. Tuttavia, ulteriori requisiti specifici e differenti sono richiesti per ciascun settore.
In particolare è ancora richiesta l’esperienza triennale per i richiedenti contributo per acquisti (art. 36)

I contributi vengono concessi per progetti triennali, su programmi annuali.
Sono invece annuali i contributi concessi quelli per le tournée all’estero; per acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali (art. 36); per danni conseguenti ad evento fortuito (art. 37); e per strutturazione di aree attrezzate per l’esercizio dell’attività circense (art. 38).

La domanda va presentata entro il termine del 31 gennaio con eccezione per le domande relative all’articolo 36 del presente decreto (da presentarsi entro e non oltre il 31 ottobre di ciascuna annualità) e per le domande relative all’articolo 37, (da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell’evento fortuito).
Nota bene. Con l’entrata in vigore del D.M. 1 luglio 2014, è abrogato il Decreto Ministeriale 20 novembre 2007, ma rimangono in vigore le disposizioni relative alla presentazione della documentazione consuntiva relativa l’eventuale contributo assegnato per l’anno 2014, con anticipazione del termine al 31 maggio 2015.
Per gli art. 11, 12 e 14 il termine scade entro e non oltre dodici mesi dalla data di avvio di ricevimento della notifica di assegnazione del contributo anno 2014.

Per saperne di più visita la sezione Contributi FUS

Normativa in evidenza
Decreto Ministeriale 1 luglio 2014 (contributi FUS)
Nuovi criteri per l’erogazione e modalita’ per la liquidazione e l’anticipazione di contributi
allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Decreto Ministeriale 20 novembre 2007
Criteri e modalità per l’erogazione di contributi in favore delle attività circensi e di spettacolo viaggiante
in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163Decreto Ministeriale 3 agosto 2010

Allegati (3)

13 Settembre 2021

DDG del 13 settembre 2021 rep. n. 1248 “Assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore di nuove istanze per l’annualità 2021”

Si pubblica il D.D.G. 13 settembre 2021, rep. n. 1248, in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo, recante “Assegnazione dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo a favore di nuove istanze per l’annualità 2021”, corredato dei relativi allegati che ne costituiscono parte integrante. Assegnazione nuove istanze – D.D.G. 13…