Credito di imposta Art Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività concertistica e corale di un Ente di cui si è tra i soggetti fondatori. 

Si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che  al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e…

Data:
18 Aprile 2023

Credito di imposta Art Bonus – Articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014 – Erogazioni liberali finalizzate allo specifico sostegno dell’attività concertistica e corale di un Ente di cui si è tra i soggetti fondatori. 

Si fa riferimento a quanto disposto dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, che  al comma 1, prevede un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per «interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo». 

Tale credito d’imposta, nei limiti di cui al comma 2 del decreto legge n. 83 del 2014, è, altresì, riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate a soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. 

Ciò posto, a seguito di un approfondimento istruttorio anche con l’ Agenzia delle Entrate , si ritiene di dover evidenziare che nel caso in cui un Ente risulti tra i soggetti fondatori di un altro Ente e  sia tenuto per statuto a sostenerne le attività, tale circostanza fa venire meno il requisito della spontaneità, caratteristica propria di ogni erogazione liberale.   

Pertanto, le dazioni finanziarie effettuate da un Ente per il sostegno di un distinto Ente di cui il primo sia tra i soggetti fondatori del secondo non sono riconducibili e non rientrano nell’ambito di applicazione dei benefici di cui all’art. 1, comma 1 del decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014. 

Ultimo aggiornamento

18 Aprile 2023, 12:03