ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI – Art. 1, c. 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” – Proroga e aumento, per l’anno 2023, dell’esonero di cui all’art. 1, c. 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

Comunicazione circa la proroga e aumento, per l’anno 2023, dell’esonero parziale dei contributi previdenziali per invalidità, vecchiaia e superstiti a carico dei lavoratori dipendenti.

Data:
12 Gennaio 2024

ESONERO PARZIALE DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER INVALIDITA’, VECCHIAIA E SUPERSTITI A CARICO DEI LAVORATORI DIPENDENTI – Art. 1, c. 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” – Proroga e aumento, per l’anno 2023, dell’esonero di cui all’art. 1, c. 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

In riferimento all’esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore di cui alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, si comunica quanto segue.

L’articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), ha previsto che l’esonero a favore dei lavoratori, introdotto dall’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) è riconosciuto per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, nella misura di:

  • 2 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità;
  • 3 punti percentuali dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, della tredicesima mensilità.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’articolo 39, comma 1, del Decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, entrato in vigore in data 5 maggio 2023, ha previsto che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 il predetto esonero della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore sia incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, alla luce dell’incremento di 4 punti percentuali, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero contributivo in argomento è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile consultare il portale dell’INPS.

Ultimo aggiornamento

12 Gennaio 2024, 15:40