SERVIZIO I – CIRCHI E SPETTACOLO VIAGGIANTE
Competenze
Presso la Direzione generale Spettacolo, il Servizio I svolge, tra le altre, le funzioni riguardanti gli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
Contatti
Tutti i contatti dell’Ufficio sono reperibili al seguente link: Contatti Servizio I – Circhi e Spettacolo Viaggiante
Normativa
La normativa in materia è costituita innanzitutto dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante”.
Per il sostegno finanziario alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante è stato istituito il Fondo Unico per lo Spettacolo con la legge 30 aprile 1985, n. 163 “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”.
I criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante sono stati disciplinati dal decreto ministeriale 1 luglio 2014 (contributi FUS) fino all’esercizio 2017.
Dall’esercizio 2018, i criteri e le modalità di concessione dei contributi alle attività circensi e dello spettacolo viaggiante sono disciplinati dal decreto ministeriale 27 luglio 2017 e ss.mm.ii “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163” (G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017).
Il decreto ministeriale 25 ottobre 2021“Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, per il triennio 2022-2023-2024 e modifiche al D.M. 27 luglio 2017” ha modificato il D.M. 27 luglio 2017.
Elenco attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all’art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337